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Sez. 2, Sentenza n. 5626 del 25/01/1988 Ud. (dep. 07/05/1988) Rv. 178349 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - INDICAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - NECESSITÀ - RAGIONI - CHIAMATA DI CORREO - FONTE DI PROVA - NECESSITÀ DI ELEMENTI DI RISCONTRO - ESCLUSIONE - INTERESSE DEL DICHIARANTE AD ACCUSARE - PREGIUDIZIALE VALUTAZIONE NEGATIVA DELLA SUA ATTENDIBILITÀ - INSUSSISTENZA - RITRATTAZIONE - AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL SUO VALORE PROBATORIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178349-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - INDICAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - NECESSITÀ - RAGIONI - CHIAMATA DI CORREO - FONTE DI PROVA - NECESSITÀ DI ELEMENTI DI RISCONTRO - ESCLUSIONE - INTERESSE DEL DICHIARANTE AD ACCUSARE - PREGIUDIZIALE VALUTAZIONE NEGATIVA DELLA SUA ATTENDIBILITÀ - INSUSSISTENZA - RITRATTAZIONE - AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL SUO VALORE PROBATORIO - INSUSSISTENZA.*

La indicazione delle fonti di prova e del loro contenuto costituisce presupposto necessario della motivazione della sentenza nell'Esercizio del libero convincimento del giudice poiché soltanto attraverso le dichiarazioni rese nel processo sia dai testi, sia dai coimputati, risulta conseguente ed ineccepibile il momento decisionale. L'accusa di un correo nei confronti di coimputati si annovera fra le fonti di prova utilizzabili nel processo ed è soggetta alle regole generali che disciplinano l'interpretazione della prova. Tale dichiarazione assume normalmente valore probatorio ove sia specifica, dettagliata ed attendibile e trovi convalida in altri elementi del processo. Tuttavia, nulla vieta al giudice di merito di attribuire credibilità alla chiamata in correità qualora questa si manifesti genuina, logica e coerente, anche in Mancanza di elementi di confronto e di convalida. L'emergente o riconosciuto interesse del coimputato al malanimo non può indurre pregiudizialmente al suo ripudio; anche in questo caso occorre infatti compiere un'accurata indagine sulla sua attendibilità non potendosi escludere una concreta coesistenza fra l'interesse a profittare della occasione per nuocere o trarre vantaggio e la certezza storica del fatto e la convinzione assoluta di non accusare una persona innocente. Neppure la ritrattazione è sufficiente a revocarne in dubbio il valore probatorio, trattandosi in sostanza di una semplice dichiarazione contraria proveniente dalla stessa fonte, che, come ogni altro elemento istruttorio, deve essere valutato secondo gli indicati criteri per verificarne il tasso di credibilità. (Conf mass n 175908; (Conf mass n 176163; (Conf mass n 176655; (contra mass n 174362; (contra mass n 176506).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)