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Sez. 1, Sentenza n. 13097 del 22/12/1995 (Rv. 495197 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Dipendente statale collocato a riposo entro il 1973 - Indennità di buonuscita corrisposta dall' E.N.P.A.S. successivamente a tale data - Regime impositivo applicabile.
Stato
decisa il 1995-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495197-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Le indennità di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. e relative ad un rapporto d'impiego cessato entro il 1973, ancorché materialmente erogate in epoca successiva a tale data, sono soggette al regime impositivo stabilito dal d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 novembre 1987 n. 400. Va perciò disposto il rimborso - ricorrendone i presupposti di legge - delle ritenute operate in eccesso rispetto a tale regime impositivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 89 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)