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Sez. 6, Sentenza n. 28593 del 03/06/2026 Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290550-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Proporzionalità tra le prestazioni del privato e del pubblico agente - Rilevanza ai fini dell’integrazione del delitto - Esclusione - Ragioni - Rilevanza sul piano probatorio - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290550-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione, non rileva la proporzionalità tra la prestazione del privato e quella del pubblico agente, posto che l'offesa al bene giuridico tutelato dipende non dall'entità del compenso corrisposto per la vendita della funzione, ma dall'esistenza dell'accordo illecito, ferma restando la possibile rilevanza, sul piano probatorio, della manifesta sproporzione fra le prestazioni o dell'irrisorietà della dazione per la dimostrazione del rapporto sinallagmatico, ove manchino la prova diretta dell'accordo o altri elementi sintomatici della sua esistenza.

Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)