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Sez. 3, Sentenza n. 34431 del 09/07/2001 Cc. (dep. 22/09/2001) Rv. 219992 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Pagamento della pena pecuniaria inflitta - Implicita rinuncia alla opposizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219992-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il pagamento della pena pecuniaria inflitta con decreto penale di condanna non costituisce rinuncia alla opposizione, atteso che, stante la inquadrabilità della opposizione nel sistema delle impugnazioni, la rinuncia deve essere proposta con atto formale - nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen. - che non ammette equipollenti, e pertanto non può essere tacita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)