Sez. 1, Sentenza n. 26278 del 19/05/2004 Cc. (dep. 10/06/2004) Rv. 228914 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Pagamento della pena e delle spese processuali - Rinuncia all'opposizione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Posto che l'opposizione a decreto penale ha natura di impugnazione, la relativa rinuncia deve essere espressa con atto formale ai sensi dell'art 589 cod. proc. pen., restando comunque escluso che essa possa essere desunta da altri atti o comportamenti. (Nella specie, la Corte ha escluso che potesse costituire manifestazione tacita della volontà di rinuncia alla opposizione, l'avvenuto pagamento della pena pecuniaria inflitta con decreto penale, seguita dalla proposizione dell'atto di impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)