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Sez. 2, Ordinanza n. 1213 del 27/01/2003 (Rv. 560024 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE | Pluralità di domande, non altrimenti connesse, contro la stessa parte, ex art. 104 cod. proc. civ. - Deroga alla competenza per territorio (nella specie, per cause ereditarie ex art. 22 cod. proc. civ.) - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560024-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE

L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente di derogare, per l'espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (nella specie, ex art. 22 cod. proc. civ.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)