Sez. 1, Sentenza n. 20111 del 18/09/2006 (Rv. 592119 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE | Principio del "ne bis in idem" - Conseguenze - Secondo ricorso per cassazione avverso una stessa sentenza - Inammissibilità.
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE
Il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dopo la definizione con sentenza del precedente ricorso per cassazione della stessa parte avverso la stessa sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)