Sez. 1, Sentenza n. 15341 del 21/07/2005 (Rv. 583468 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Causa iscritta al ruolo posteriormente - Principio del "ne bis in idem" - Conseguenze - Improcedibilità - Cancellazione dal ruolo - Obbligatorietà.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)