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Sez. 2, Sentenza n. 382 del 20/01/1982 (Rv. 418075 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - TURBATIVA O SPOGLIO - PLURALITÀ DI AUTORI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA QUESTI ULTIMI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418075-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - TURBATIVA O SPOGLIO - PLURALITÀ DI AUTORI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA QUESTI ULTIMI - ESCLUSIONE.*

Non esiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, nei giudizi di reintegrazione e manutenzione nel possesso, quando lo spoglio o la turbativa siano riferibili a più soggetti, giacché ognuno di costoro, essendo individualmente responsabile degli Atti posti in essere ed individualmente obbligato a desisterne, può essere chiamato separatamente in giudizio per la condanna alla reintegra od alla cessazione della turbativa, restando l'ineseguibilità di siffatta pronuncia nei confronti degli altri compartecipanti alla lesione possessoria ricollegata, non già ad una situazione plurisoggettiva inscindibile dei medesimi, ma alla mancata utilizzazione dei necessari strumenti processuali da parte di chi pretenda di avere subito tale lesione. (V 1276/75, mass n 374760; (V 1170/74, mass n 369185; (V 322/74, mass n 367980).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)