diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1276 del 08/04/1975 (Rv. 374760 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PLURALITA DI AUTORI DELLO SPOGLIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONI CIVILI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374760-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PLURALITA DI AUTORI DELLO SPOGLIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONI CIVILI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INSUSSISTENZA.*

L'Azione di reintegrazione, nel caso in cui lo spoglio sia stato commesso da piu soggetti, non da luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo essere utilmente esperita anche nei confronti di uno soltanto degli autori dello spoglio, in quanto tende all'attuazione dell'Obbligo giuridico di reintegrare lo spogliato nel possesso o nella detenzione autonoma di cui e stato privato. Non e, quindi configurabile una causa inscindibile, con la conseguente necessita di disporre, ai sensi dell'art 331 cod civ, l'integrazione del contraddittorio in Sede di impugnazione. (V 322/74, mass n 367980).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)