Sez. 5 - , Ordinanza n. 31059 del 28/12/2017 (Rv. 646573 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | - Art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, applicabile "ratione temporis" - Portata – Indeducibilità anche dei costi successivi al perfezionamento del delitto - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), devono ritenersi costo o spesa direttamente "utilizzati" per il compimento del delitto, ed in quanto tali non deducibili, anche quelli sostenuti in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie delittuosa ogni qual volta il loro sostenimento trovi titolo nell’assunzione, da parte dell’agente, di una obbligazione strutturalmente funzionale alla realizzazione del delitto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva confermato la indeducibilità dei costi sostenuti dalla contribuente a seguito dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti utilizzate per ottenere un maggior credito verso le banche, in quanto relativi a commissioni e interessi passivi derivanti dell'uso del credito illecitamente ottenuto).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)