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Sez. 5 - , Sentenza n. 25686 del 01/09/2022 (Rv. 665865 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Indeducibilità dei costi ex art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 - Commercio e gestione di materiale ferroso - Acquisto da soggetti non autorizzati e rivendita a terzi - Esclusione del delitto di traffico di rifiuti - Onere della prova - Ripartizione - Criteri.
Stato
decisa il 2022-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665865-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE

In tema di indeducibilità dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nell'ipotesi di commercio e gestione di materiale ferroso acquistato da soggetti non identificati e rivenduto a terzi, la prova dell'esclusione della fattispecie delittuosa del traffico di rifiuti, prevista dall'art. 53 bis del d.lgs. n. 22 del 1997, "ratione temporis" applicabile, attualmente disciplinata dall'art. 452 quaterdecies c.p., incombe sul contribuente, per il principio di vicinanza della prova, qualora si tratti di società priva delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 452 quaterdecies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)