diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2549 del 16/04/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204733 - 01

Diritto internazionale - Trattati e convenzioni internazionali | Durata massima della custodia cautelare - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Immediata applicabilità nell'ordinamento - Esclusione - Violazione delle norme ivi contenute - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204733-01

Diritto internazionale - Trattati e convenzioni internazionali

La norma di cui all'art. 5, terzo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo la quale ogni persona arrestata ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria, deve, per la sua genericità, ritenersi insuscettibile di inserimento automatico nell'ordinamento degli Stati contraenti e di immediata applicazione da parte degli organi giudiziari di questi, necessitando viceversa, per la sua realizzazione e completa applicabilità, di una specifica normativa statale che dia esecuzione alla direttiva pattizia, traducendola in puntuali disposizioni interne idonee a porsi come fonti regolatrici di rapporti giuridici e generatrici di obblighi e diritti soggettivi; a ciò ha provveduto, nel nostro ordinamento, il nuovo codice di procedura penale, con gli artt. 303 e seguenti, ed è solo la violazione di tali norme codicistiche può fondare le pretese o le censure di soggetti indagati o imputati. (In applicazione di detto principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva la violazione della norma pattizia citata e l'irragionevolezza, alla luce del precetto da questa affermato ed al di là del formale rispetto dei termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen., del protrarsi della misura coercitiva applicata all'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)