Sez. L, Sentenza n. 13790 del 06/07/2016 (Rv. 640449 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto - Inesistenza - Attribuzione del rapporto di lavoro effettivo all'appaltante.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto è giuridicamente inesistente, atteso che l'appaltatore interposto è estraneo al rapporto di lavoro effettivo che intercorre direttamente con l'appaltante, sicché, anche nell'ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato anteriormente alla dichiarazione giudiziale di illiceità dell'appalto, il lavoratore può far valere il rapporto costituitosi "ex lege" con l'interponente.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)