Sez. L, Sentenza n. 11957 del 11/09/2000 (Rv. 540091 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto - Inesistente - Attribuzione del rapporto di lavoro effettivo all'appaltante.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto è giuridicamente inesistente, atteso che l'appaltatore interposto è estraneo al rapporto di lavoro effettivo che intercorre direttamente con l'appaltante, anche nell'ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato anteriormente alla dichiarazione giudiziale di illiceità dell'appalto; di conseguenza, il lavoratore può far valere il rapporto costituitosi ex lege con l'interponente.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)