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Sez. L, Sentenza n. 11957 del 11/09/2000 (Rv. 540091 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto - Inesistente - Attribuzione del rapporto di lavoro effettivo all'appaltante.
Stato
decisa il 2000-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540091-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto è giuridicamente inesistente, atteso che l'appaltatore interposto è estraneo al rapporto di lavoro effettivo che intercorre direttamente con l'appaltante, anche nell'ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato anteriormente alla dichiarazione giudiziale di illiceità dell'appalto; di conseguenza, il lavoratore può far valere il rapporto costituitosi ex lege con l'interponente.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)