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Sez. 1, Sentenza n. 2947 del 29/03/1996 (Rv. 496705 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Effetto di retroazione ex art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42 - Operatività - Presupposto.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496705-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, il presupposto per rendere operante l'effetto di retroazione, contemplato dall'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42 (recante disposizioni correttive, di coordinamento, di attuazione e transitorie relative al T.U. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), e quindi applicabili alle fattispecie pregresse le disposizioni del nuovo Testo Unico, è costituito dalla conformità delle dichiarazioni validamente presentate alle disposizioni del T.U. da applicare. Pertanto, se manca la dichiarazione (indipendentemente dalle ragioni di tale mancanza) non si realizza il presupposto richiesto dal citato art. 36, con conseguente inapplicabilità alle fattispecie pregresse delle disposizioni del nuovo Testo Unico.

Riferimenti normativi: DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)