Sez. 1, Sentenza n. 4544 del 06/05/1998 (Rv. 515125 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Effetto di retroazione ex art. 36 d.P.R. n. 42 del 1988 - Versamento operato dal sostituto d'imposta - Operatività - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
Poiché la corresponsione agli obbligazionisti di somme a titolo d'indicizzazione è soggetta a imposta come reddito di capitale - quantomeno a seguito della normativa contenuta negli artt. 41, comma primo e cinquantaseiesimo, comma terzo del d.P.R. n. 917 del 1986 -, tale imposta è legittimamente corrisposta, e non può chiedersene il rimborso, anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, qualora in tali periodi, la società emittente le obbligazioni ha operato come sostituto d'imposta le ritenute, ha effettuato il relativo versamento e ha provveduto alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973, dal momento che tale comportamento integra quelle "dichiarazioni", validamente presentate conformi alla nuova normativa, che ne legittima l'applicazione anche per i periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Infatti, L'effetto di retroazione contemplato dall'art. 36 suddetto opera anche nell'ipotesi in cui il rimborso viene ad essere richiesto con riferimento ad un versamento effettuato dal sostituto d'imposta sulla base di una dichiarazione del percettore del reddito.
Riferimenti normativi: DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)