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Sez. 4, Ordinanza n. 1747 del 15/03/2000 Cc. (dep. 12/04/2000) Rv. 216481 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI | Esecuzione di pene detentive - Istanza di concessione di una misura alternativa ex art. 656 c.p.p., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 - Presentazione dell'istanza del detenuto alla direzione carceraria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216481-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI

L'istanza di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p. (modificato dalla legge 27 maggio 1998 n. 165), volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione, può essere presentata anche al direttore dell'istituto in cui il detenuto si trova ristretto, atteso che la regola contenuta nell'art. 123, comma 1, c.p.p., che equipara l'efficacia della ricezione da parte del direttore dell'istituto della dichiarazione o impugnazione o richiesta dell'imputato alla ricezione diretta da parte dell'autorità giudiziaria, ha portata generale, essendo stabilita a tutela dell'esercizio incondizionato delle facoltà processuali dell'imputato detenuto, e non è espressamente derogata dall'art. 656 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)