Sez. 1, Sentenza n. 12329 del 17/03/2005 Cc. (dep. 31/03/2005) Rv. 231440 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Sospensione dell'esecuzione nei confronti di condannato a pena detentiva breve - Istanza di applicazione di misura alternativa - Presentazione all'ufficio di sorvegliuanza anzichè al P.M. - Conseguente cessazione della sospensione - Fondamento.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive
Qualora, in pendenza della sospensione, ex art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., dell'esecuzione della pena detentiva, l'istanza di applicazione di una misura alternativa venga presentata non al P.M., come previsto dal successivo comma sesto dello stesso art. 656, ma all'ufficio del magistrato di sorveglianza, ciò, pur non comportando l'inammissibilità di detta istanza, determina, tuttavia, la cessazione degli effetti della disposta sospensione, dando essa luogo alla frustrazione della "ratio" della disposizione violata, che è quella di rendere edotto il P.M. dell'avvenuta, tempestiva proposizione dell'istanza medesima e, conseguentemente, della non eseguibilità della condanna fino alla decisione del competente tribunale di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)