Sez. 3, Sentenza n. 3124 del 01/04/1987 (Rv. 452216 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PATTO DI PRELAZIONE - DIFFERENZE - INADEMPIMENTO DEL PATTO DI PRELAZIONE - ESECUZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PATTO DI PRELAZIONE - DIFFERENZE - INADEMPIMENTO DEL PATTO DI PRELAZIONE - ESECUZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ.*
A differenza del contratto preliminare unilaterale che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione genera, a carico del promittente, una immediata obbligazione negativa, consistente nel non vendere ad altri la cosa oggetto del patto se non dopo che il prelazionario, debitamente interpellato, dichiari di non voler acquistare (o non dia alcuna risposta nel termine concessogli), ed un'obbligazione positiva, consistente nel vendere - ove assuma una decisione in tal senso - al prelazionario medesimo, al quale deve formulare la relativa proposta attraverso la denuntiatio. Questa obbligazione nel caso di vendita ad un terzo del bene oggetto del patto di prelazione sorge e si esteriorizza in uno al verificarsi del suo inadempimento, senza che dal promissario pretermesso possa conseguirsene l'esecuzione in Forma specifica a norma dell'art. 2932 cod. civ., ma soltanto il risarcimento del danno, non essendo più coercibile a seguito della vendita al terzo del bene promesso. (V mass n 265/75).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)