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Sez. 2, Sentenza n. 3571 del 12/04/1999 (Rv. 525225 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Prelazione di vendita - Preliminare unilaterale - Configurabilità - Esclusione - Obblighi del promittente - Non vendere ad un terzo prima dell'esercizio della prelazione - Denunziare l'intenzione di vendere - Vendita ad un terzo - Nascita dell'obbligo di denunzia contemporaneamente al suo inadempimento - Conseguenze - Incoercibilità in forma specifica - Risarcimento per equivalente - Incoercibilità anche nel caso di promessa di vendita ad un terzo - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525225-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

A differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un'immediata obbligazione negativa di non venderlo ad altri prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine all'uopo concessogli, ed un'obbligazione positiva avente ad oggetto la denuntiatio al medesimo della sua proposta a venderlo, nel caso si decida in tal senso. Questa obbligazione, nel caso di vendita ad un terzo del bene predetto, sorge e si esteriorizza in uno al suo inadempimento, sì che il promissario non può chiederne l'adempimento in forma specifica, per incoercibilità di essa a seguito della vendita al terzo, ma soltanto il risarcimento del danno, mentre, nel caso di promessa di vendita ad un terzo del medesimo bene, è ugualmente incoercibile, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non configurando un preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)