Sez. U, Sentenza n. 2175 del 20/06/1969 (Rv. 341491 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - FINALITA - COMMISSIONI TRIBUTARIE - NATURA DI ORGANI GIURISDIZIONALI - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - FINALITA - COMMISSIONI TRIBUTARIE - NATURA DI ORGANI GIURISDIZIONALI - SUSSISTENZA.*
La contestazione dell'accertamento tributario non manifesta la cooperazione del contribuente all'attivita impositiva della pa, ma denunzia una lesione potenziale o effettiva del diritto soggettivo del contribuente medesimo, conseguente alla illegittimita totale o parziale dell'accertamento stesso, e tende alla composizione del contrasto con l'autorita impositrice mediante l'affermazione, autoritariamente della volonta di legge che deve regolare il caso concreto. Le commissioni tributarie sono tenute (art. 27, secondo comma, RDL 7 agosto 1936, n.1639) esclusivamente all'applicazione delle leggi in base all'obbiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi venuti a loro conoscenza, agiscono in posizione di alterita rispetto alle parti contendenti e svolgono quell'attivita secondaria, nella quale il giudice, sostituendosi al soggetto, leso negli interessi a lui garantiti, effettua quella reintegrazione che al detto soggetto e inibita. Dette commissioni, pertanto, hanno natura di organi giurisdizionali. (V. 1201-68 416-67).*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 50, Costituzione art. 102, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 27 CORTE COST., Legge 05/01/1956 num. 1 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)