Sez. 5, Ordinanza n. 23165 del 04/10/2017 (Rv. 645654 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Estinzione del giudizio - Pronuncia con sentenza anziché con ordinanza - Impugnazione - Necessità - Conseguente decisione sul merito della vertenza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, avverso il provvedimento di estinzione del processo in corso, pronunciato - a seguito della esibizione della dichiarazione integrativa, presentata all'Ufficio erariale, e della documentazione inerente i versamenti effettuati - nelle forme della sentenza, e non dell'ordinanza, come invece previsto dall'art. 34 della l. n. 413 del 1991, l'Amministrazione finanziaria, che ai sensi dell'art. cit. avrebbe potuto provocare la revoca dell'ordinanza di estinzione, non ha altro rimedio che quello impugnatorio per far valere l'inapplicabilità (ovvero l'applicabilità a condizioni diverse) del condono, così investendo il giudice del gravame - per effetto dell'impugnazione, che esprime la volontà di proseguire il giudizio - della decisione sul merito della vertenza. (Nella specie, la S.C. rigettando il ricorso, ha confermato la sentenza della C.T.C. che aveva accolto l'impugnazione dell'Amministrazione fiscale, ritenendo erroneo che l'estinzione del giudizio fosse stata pronunciata con sentenza anzichè con ordinanza ed aveva, quindi deciso nel merito la controversia).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)