Sez. 5, Sentenza n. 12159 del 09/06/2005 (Rv. 581957 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Lite fiscale pendente - Domanda di condono ex legge n. 413 del 1991 - Estinzione del giudizio - Pronunzia con ordinanza - Necessità - Pronunzia con sentenza - Conseguenze - Appello dell'amministrazione finanziaria - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di condono fiscale, l'estinzione del giudizio in corso a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi degli artt. 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e della documentazione dei relativi versamenti, va pronunziata - ai sensi dell'art. 48 della citata legge - con ordinanza. Ne consegue che, nel caso di pronuncia di estinzione adottata con sentenza, ben può l'amministrazione finanziaria proporre atto di appello per evidenziare l'inottemperanza del contribuente agli obblighi nascenti dalla presentazione della domanda di condono.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)