Sez. 3, Sentenza n. 3950 del 22/02/2006 (Rv. 588196 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Modalità dell'incanto Violazione della relativa normativa - Interesse del debitore esecutato all'opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Condizioni e limiti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di espropriazione immobiliare, il debitore esecutato è carente di interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi, per violazione delle disposizioni che disciplinano le modalità dell'incanto, se non deduce contestualmente che dalla violazione di esse, è derivata la lesione del diritto a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile, avendo detta violazione impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)