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Sez. 3, Sentenza n. 2512 del 22/03/1996 (Rv. 496522 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Modalità dell'incanto - Violazione della relativa normativa - Interesse del debitore esecutato alla opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496522-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di espropriazione immobiliare il debitore esecutato è carente di interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi, per violazione delle disposizioni, che disciplinano le modalità dell'incanto, se non deduce contestualmente che dalla violazione di esse gli è derivata la lesione del diritto a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile, avendo impedito ulteriori e più convenienti offerte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)