Sez. 3, Sentenza n. 2512 del 22/03/1996 (Rv. 496522 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Modalità dell'incanto - Violazione della relativa normativa - Interesse del debitore esecutato alla opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di espropriazione immobiliare il debitore esecutato è carente di interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi, per violazione delle disposizioni, che disciplinano le modalità dell'incanto, se non deduce contestualmente che dalla violazione di esse gli è derivata la lesione del diritto a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile, avendo impedito ulteriori e più convenienti offerte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)