Sez. 1, Sentenza n. 968 del 18/05/1965 (Rv. 311876 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - VITALIZIO ALIMENTARE - NATURA.*
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - VITALIZIO ALIMENTARE - NATURA.*
Il vitalizio alimentare (o contratto di mantenimento) non e annoverabile fra i negozi atipici, ma costituisce una sottospecie del vitalizio oneroso e, nonostante il diverso contenuto oggettivo - facere e dare - delle rispettive prestazioni, deve essere ricondotto ai principi e regolato dalle norme di questo ultimo, pur potendo al vitalizio alimentare essere applicato, in via analogica e con carattere sussidiario ed integrativo, anche le norme relative all'obbligazione alimentare ex lege. (Cfr. 1562/61, 905/58, 1474/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)