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Sez. 3, Sentenza n. 3902 del 16/06/1981 (Rv. 414564 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A TITOLO ONEROSO - OBBLIGO DI PRESTARE AL VITALIZIATO, IN CORRISPETTIVO DELL'ALIENAZIONE DI UN BENE, OLTRE ALLA RENDITA VITALIZIA ANCHE L'ASSISTENZA MEDICO- SANITARIA, L'ALLOGGIO ED IL VESTIARIO - NATURA.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414564-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A TITOLO ONEROSO - OBBLIGO DI PRESTARE AL VITALIZIATO, IN CORRISPETTIVO DELL'ALIENAZIONE DI UN BENE, OLTRE ALLA RENDITA VITALIZIA ANCHE L'ASSISTENZA MEDICO- SANITARIA, L'ALLOGGIO ED IL VESTIARIO - NATURA.*

Il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato, in aggiunta alla rendita vitalizia, anche l'assistenza medico-sanitaria nonche l'alloggio ed il vestiario si configura - al pari del vitalizio cosiddetto alimentare o contratto di mantenimento - come una sottospecie del vitalizio oneroso ed e caratterizzato da una accentuazione dell'elemento aleatorio, giacche all'incertezza derivante dalla durata della vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilita delle ulteriori prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, sono agevolmente determinabili con riferimento a tutti quei servizi che, secondo un'interpretazione di buona fede, rientrano nell'assistenza di cui puo aver bisogno una persona e sono concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparazione con il valore del bene trasferito dal vitaliziato. (V 4801/78, mass n 394487; (V 3553/77, mass n 387150; (V 1694/71, mass n 352148; (V 968/65, mass n 311876; (V 1658/64, mass n 302392).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)