Sez. 3, Sentenza n. 9116 del 27/05/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 214612 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE | Sentenza n. 346 del 1998 di parziale illegittimità costituzionale dell'art.8 L. n.890 del 1982 - Effetti sulle norme processuali relative ad atti "perfezionati" - Retroattività - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: notificazione del decreto di citazione a mezzo posta.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE
Le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme processuali penali non hanno effetto retroattivo nei confronti degli atti del processo ormai perfezionatisi sulla base delle norme in vigore al tempo in cui furono compiuti. Ne consegue che detti atti in base al principio "tempus regit actum" non devono essere rinnovati e che, pertanto, deve essere ritenuta valida la notificazione eseguita a mezzo posta prima della sentenza n.346 del 1998 - che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.8 della legge 20 novembre 1982, n.890 - senza l'adempimento delle formalità ivi prescritte. (Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto l'irretroattività della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998 con riguardo alla notifica del decreto di citazione all'imputato, in grado di appello, eseguita a mezzo posta dal 24 marzo 1998 -data di invio della raccomandata - al 6 aprile 1998, data in cui la stessa si è perfezionata con il compimento delle formalità relative alla compiuta giacenza, in quanto notifica "perfezionata" in tempo antecedente alla succitata decisione n.346 del 1998, depositata il 22 settembre 1998).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)