Sez. 1, Sentenza n. 5305 del 25/09/1997 Cc. (dep. 14/10/1997) Rv. 208629 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Effetti per le norme processuali - Non si estende ai rapporti esauriti - Fattispecie.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE
In tema di effetti delle pronunzie di incostituzionalità di norme processuali, va riconosciuta efficacia retroattiva alle sentenze di accoglimento, comprese quelle di carattere additivo, ma tale efficacia non può riconoscersi per i rapporti processuali nei quali si siano formate, in tutto o in parte, statuizioni irrevocabili e, come tali, insuscettibili di subire l'influenza del giudicato costituzionale. (Nella specie, il g.i.p. aveva applicato all'imputato, detenuto per altra causa - prima della pubblicazione della sentenza 3 aprile 1997 n. 77 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 294 cod. proc. pen. - la misura della custodia cautelare in carcere, senza procedere all'interrogatorio di garanzia nei cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza cautelare, non essendo tale adempimento previsto dal citato articolo; né a tale interrogatorio aveva proceduto dopo la pubblicazione della sentenza, intervenuta nelle more della celebrazione dell'udienza preliminare. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato del g.i.p., essendosi esaurita la situazione giuridica sulla quale la sentenza avrebbe dovuto incidere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)