Sez. 1, Sentenza n. 467 del 18/01/2000 (Rv. 532912 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Rapporto con le azioni di ingiustificato arricchimento e di risarcimento del danno derivante da omissioni amministrative - Diversità di causa "petendi" e "petitum" - Conseguenze - Litispendenza - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, introdotta per mezzo dell'opposizione alla stima, si distingue per "causa petendi" e "petitum" dall'azione, pure promossa, in via alternativa, dall'espropriato, di ingiustificato arricchimento dell'espropriante e risarcimento del danno costituito dalla differenza tra la giusta indennità e l'indennità provvisoria determinata in via amministrativa, poiché, quanto all'oggetto, esso è costituito nella seconda dalla condanna (a titolo di ingiustificato arricchimento o di risarcimento), in via diretta, alle differenze tra la giusta indennità, accertabile dal giudice "incidenter tantum", e quanto versato e depositato a titolo di indennità provvisoria, e nella prima dall'accertamento della giusta indennità, e di conseguenza dalla condanna al deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle differenze rispetto alla somma depositata a titolo definitivo, conseguendone che tra le due cause, iniziate separatamente, non sussiste litispendenza (nella specie l'espropriato aveva agito davanti al Tribunale per l'ingiustificato arricchimento o per il risarcimento del danno, non essendo ancora intervenuta la stima amministrativa, e, al sopravvenire di questa, aveva proposto opposizione davanti alla Corte d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)