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Sez. 1, Sentenza n. 12495 del 11/12/1998 (Rv. 521568 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Rapporti con l'azione di risarcimento danni da "occupazione appropriativa" - Diversità di "petitum" e di "causa petendi" - Sussistenza - Conseguenze - In tema di convertibilità reciproca delle domande, e di "litispendenza" o di "continenza".
Stato
decisa il 1998-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521568-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

La domanda indennitaria introdotta per mezzo dell'opposizione alla stima non può convertirsi in domanda risarcitoria da occupazione acquisitiva (cosiddetta "accessione invertita"), stante la diversità di "petitum" e di "causa petendi", posto che la prima ha ad oggetto il giusto indennizzo a norma dell'art. 42 della Costituzione e trova causa nella procedura espropriativa, mentre la seconda è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'opera pubblica, ed è fondata sulla illecita occupazione appropriativa. Una stessa tale diversità di "petitum" e di "causa petendi" esclude, altresì, che si possano configurare ipotesi di litispendenza o di continenza fra le due suddette diverse cause - indennitaria e risarcitoria - eventualmente pendenti contemporaneamente fra le due parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)