Sez. L - , Sentenza n. 25152 del 24/10/2017 (Rv. 645889 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 - Contenuto - Criteri di scelta - Conoscenza da parte del lavoratore - Necessità - Criterio di scelta unico - Legittimità - Onere di specificazione delle modalità applicative - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi; qualora il criterio di scelta sia unico, occorre comunque specificarne le modalità di applicazione affinché la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a far comprendere al lavoratore per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il recesso datoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento sul rilievo che il datore di lavoro si era limitato ad una generica indicazione del numero dei lavoratori da collocare in mobilità).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)