Sez. L, Sentenza n. 19576 del 26/08/2013 (Rv. 628269 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Contenuto della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991 - Conoscenza da parte del lavoratore dei criteri di scelta - Necessità - Criterio di scelta unico - Legittimità - Onere di specificazione delle modalità applicative - Configurabilità - Limiti. - Comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati e del criterio di scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia - Sufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all'art.4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi e, quando il criterio di scelta sia unico, il datore di lavoro deve in ogni caso specificarne le modalità di applicazione affinché la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di comprendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il recesso datoriale; a tal fine, può essere idonea anche la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati e del criterio di scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, in quanto la natura oggettiva del criterio rende superflua la comparazione con i lavoratori privi del detto requisito.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)