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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25892 del 18/11/2013 (Rv. 628945 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Opposizione a decreto ingiuntivo - Provvedimento dichiarativo dell'incompetenza del giudice dell'opposizione per ragioni di connessione - Regolamento di competenza d'ufficio volto a denunciare il mancato annullamento del decreto da parte del giudice "a quo" - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628945-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Allorché il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo abbia dichiarato la propria incompetenza per ragioni di connessione, è inammissibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza - proponibile solo quando venga denunciata la violazione di uno dei casi di incompetenza per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'art. 28 cod. proc. civ. - ove la parte si dolga unicamente dell'omessa dichiarazione di nullità del decreto opposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)