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Sez. 1, Sentenza n. 25841 del 18/11/2013 (Rv. 628470 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Fideiussione - Deduzione di inosservanza degli artt. 1955 e 1956 cod. civ. - Anatocismo - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628470-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di fideiussione, il giudice di merito deve esaminare la questione della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche se la parte abbia censurato solo l'inosservanza degli artt. 1955 e 1956 cod. civ.: il principio dispositivo non può, difatti, limitare il rilevo di ufficio, sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti "ex actis", della nullità contrattuale, tesa alla tutela di interessi generali non sacrificabili, fermo l'obbligo di sollecitare, al riguardo, l'attivazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1956, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)