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Sez. 3, Sentenza n. 1366 del 05/05/1972 (Rv. 357933 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - INAMMISSIBILITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357933-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - INAMMISSIBILITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Dopo la rimessione della causa al collegio, non e piu consentita la produzione di ulteriori documenti; tuttavia una simile irregolarita, che non e rilevabile di ufficio, rimane sanata qualora la parte, che ha interesse ad opporsi alla produzione tardiva, non sollevi la relativa eccezione davanti al collegio. (V 1331'71, mass n 351537).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)