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Sez. L, Sentenza n. 10584 del 09/10/1991 (Rv. 474156 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia | Costituzione - Condizione - Prova scritta dell'esistenza del rapporto - Durata del rapporto e ammontare della retribuzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474156-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia

Ai sensi dell'art. 13, commi quarto e quinto, della legge 12 agosto 1962 n. 1338, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 568 del 1989, la necessità della prova scritta, ai fini della costituzione della rendita - prevista dallo stesso articolo e configurantesi come modalità di risarcimento in forma specifica - in ipotesi di omesso versamento dei contributi assicurativi e di avvenuta prescrizione dei medesimi, sussiste solo per l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo invece consentito provare con altri mezzi, anche orali, la durata del detto rapporto e l'ammontare della retribuzione.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 com. 4 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)