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Sez. L, Sentenza n. 10947 del 21/10/1995 (Rv. 494308 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1358 del 1962 - Prova scritta - Necessità - Oggetto - Limiti.
Stato
decisa il 1995-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494308-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 13, commi quarto e quinto, della legge 12 agosto 1962, n.1358 nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.568 del 1989, ed ai fini della costituzione della rendita prevista dallo stesso articolo in ipotesi di omesso versamento dei contributi assicurativi e di avvenuta prescrizione dei medesimi, la necessità della prova scritta di data (comprovabile a norma dell'art. 2704, terzo comma cod. civ.) anche posteriore al periodo lavorativo per il quale è chiesta la rendita medesima, sussiste solo per l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo invece consentito provare con altri mezzi, anche orali la durata del detto rapporto e l'ammontare della retribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)