Sez. L, Sentenza n. 14167 del 16/12/1999 (Rv. 532282 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Funzione - Prospettazione di nuove censure o questioni nuove - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Le memorie illustrative consentite dall'art. 378 cod.proc.civ. non hanno altra funzione che quella di chiarire le ragioni a sostegno dei motivi enunciati in ricorso. Conseguentemente non è consentito proporre in esse motivi nuovi o nuovi profili di diritto che richiedano accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità, né specificare censure che nel ricorso siano state accennate in maniera vaga ed indeterminata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)