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Sez. 3, Sentenza n. 3969 del 03/10/1989 (Rv. 463801 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - QUESTIONI DEDUCIBILI - DENUNZIA DI NUOVI FATTI SOPRAGGIUNTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463801-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - QUESTIONI DEDUCIBILI - DENUNZIA DI NUOVI FATTI SOPRAGGIUNTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Nel giudizio di Cassazione, con la memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., le parti possano soltanto illustrare e chiarire i motivi d'impugnazione tempestivamente proposti e confutare con argomenti contrapposti le tesi avversarie, mentre non possono introdurre nuove censure che non siano state svolte con il ricorso o con il controricorso, né sollevare nuove questioni che non siano rilevabili di ufficio, tuttavia deve ritenersi ammissibile la denunzia di nuovi fatti sopraggiunti se questi, interpretati secondo logica ed a condizione che non si risolvano in un surrettizio recupero delle preclusioni poste dal richiamato art. 378, non comportino un ampliamento di quel thema decidendum del giudizio di Cassazione originariamente fissato con il ricorso ed il controricorso e siano rilevanti ai fini del giudizio. (nella specie, relativa a ricorso contro sentenza del pretore che aveva respinto una opposizione agli Atti esecutivi, la S.C. dopo avere ritenuto possibile in linea teorica dedurre, con la memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo per l'avvenuta Cassazione della sentenza in forza della quale era stata promossa l'esecuzione, ha tuttavia osservato che detta deduzione non poteva essere presa in considerazione perché il giudizio sulla sua Rilevanza presupponeva l'esame della sentenza della Cassazione, che, nel caso particolare, era precluso, poiché la stessa era stata prodotta soltanto con la memoria difensiva ed in assenza dell'altra parte). (V 4005/87, mass n 452809; (V 6779/86, mass n 448898; (V 6567/86, mass n 448714; (V 5781/81, mass n 416492).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)