Sez. U, Sentenza n. 294 del 25/05/1999 (Rv. 530114 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Competenza giurisdizionale - Determinazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione - Criteri - Fattispecie in tema di danno erariale da illecita appropriazione di danaro e di beni pubblici.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
La competenza giurisdizionale della Corte dei Conti è legittimamente ravvisabile in tutte le ipotesi di comportamenti posti in essere, con dolo o colpa, dal pubblico dipendente o funzionario in violazione dei doveri d'ufficio, se produttivi di un danno risarcibile nei confronti della P.A.. Ne consegue che, ove risulti promossa un'azione di responsabilità amministrativa o contabile in relazione alla quale la contestazione dell'addebito assolva all'indicazione dei surriferiti presupposti (sicché l'oggetto del relativo processo si riveli caratterizzato, per l'appunto, da essi) la Corte dei Conti risulta del tutto correttamente investita dei poteri di cognizione e di giudizio ad essa attribuiti dall'ordinamento e, nell'esercizio di tali poteri, è legittimata a verificare se, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano o meno tutte le condizioni di legge per addivenire ad una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativo - patrimoniale, nella inammissibilità' di qualsiasi valutazione preventiva in fatto compiuta, al riguardo, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (principio sancito dalla S.C. nell'affermare, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la competenza del giudice contabile con riferimento ad una vicenda concernente l'addebito a sottufficiali dell'aeronautica militare di comportamenti integranti ipotesi di gestione non ortodossa dell'ufficio di loro competenza, attuata in violazione di norme di contabilità' e di amministrazione dell'ufficio stesso, e risoltasi nella sottrazione, alla P.A. di appartenenza, di somme e beni di pertinenza di quest'ultima, con correlativo danno patrimoniale).
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)