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Sez. U, Ordinanza n. 2628 del 22/02/2002 (Rv. 552475 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Giurisdizione della Corte dei conti nei giudizi di responsabilità - Presupposti - Connessione, diretta o strumentale, dell'attività causativa del danno con l'esercizio delle funzioni - Necessità - Danno derivante da illecito penale commesso da funzionario statale sospeso dal servizio - Conseguente mancanza di connessione, anche soltanto occasionale, col servizio - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552475-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La giurisdizione attribuita, in tema di responsabilità amministrativa, alla Corte dei conti, ai sensi degli artt. 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, presuppone che il soggetto, legato all'amministrazione da un rapporto di impiego (o di servizio), debba rispondere del danno da lui causato nell'esercizio di un'attività illecita connessa con detto rapporto, tale dovendosi considerare non solo quella costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto d'impiego (o di servizio), ma anche quella rivestente carattere strumentale per l'esercizio della medesima funzione, sempre che detta attività rinvenga nel rapporto l'occasione necessaria del suo manifestarsi, ancorché rappresenti un'illecita deviazione dalle attribuzioni dal servizio. Ne consegue, pertanto, che compete al giudice ordinario, e non alla Corte dei conti, l'accertamento della responsabilità del funzionario sospeso dal servizio che abbia posto in essere una condotta criminosa (nella specie, di incendio doloso di uffici ministeriali) causante danno allo Stato, trattandosi, appunto, di attività non consumata né nell'esercizio né in occasione del servizio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)