Sez. 2, Sentenza n. 1359 del 14/05/1973 (Rv. 363999 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - PARIFICAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - PARIFICAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI.*
Ai sensi dell'art 10 primo comma, RDL 14 aprile 1939 n 636, secondo il testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971 con l'eliminazione delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e 'per gli impiegatì, il criterio di Determinazione della misura della invalidita pensionabile ('a meno della metà) e unico sia per gli impiegati sia per gli operai. (Conf 2402/72, mass n 359836).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)