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Sez. U, Sentenza n. 661 del 03/02/1989 (Rv. 461729 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.N.A. - I.N.A.M.) - REGOLAMENTI ISTITUTIVI DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI - NATURA - DOMANDA DIRETTA AL COMPIMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461729-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.N.A. - I.N.A.M.) - REGOLAMENTI ISTITUTIVI DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI - NATURA - DOMANDA DIRETTA AL COMPIMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

I regolamenti degli enti pubblici economici, che istituiscono e disciplinano forme di previdenze volontarie in favore dei dipendenti, come trattamenti pensionistici integrativi mediante la Costituzione di fondi speciali, al pari dei regolamenti aziendali concernenti l'ordinamento del personale, configurano Atti di natura negoziale, da cui discendono in favore di detti dipendenti, nell'ambito del rapporto di lavoro di natura privatistica, posizioni di diritto soggettivo, ne deriva che la domanda diretta al conseguimento di quel trattamento pensionistico integrativo spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella di legittimità del giudice amministrativo, in quanto non investe Atti amministrativi dall'ente pubblico economico nell'Esercizio dei poteri autoritativi. (Conf 3950/84, mass n 435923).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2117, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)