Sez. L, Sentenza n. 8234 del 08/10/1994 (Rv. 488044 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Forme integrative di previdenza aziendale alla stregua della contrattazione collettiva o di norme regolamentari - Irripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 delle prestazioni indebite - Applicabilità - Esclusione - Trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo di previdenza del personale dell'I.N.A.M. - Estensione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
La previsione d'irripetibilità sancita dall'art. 52 della legge marzo 1989 n. 88 concerne somme (indebitamente) erogate nell'ambito delle sole gestioni obbligatorie - sostitutive o integrative dell'A.G.O. -, le quali sono regolate da specifiche norme di legge, e, pertanto, non è applicabile con riguardo ad ipotesi d'indebito concernente forme integrative di previdenza aziendale, istituite e disciplinate dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari, come il trattamento pensionistico integrativo a carico del fondo di previdenza del personale dell'I.N.A.M. non avendo tale trattamento mutato natura (per diventare obbligatorio) con la soppressione dell'I.N.A.M. e con la costituzione presso l'I.N.P.S. della gestione speciale ad esaurimento prevista dall'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)