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Sez. 2, Sentenza n. 3207 del 26/11/1962 (Rv. 254711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - A TEMPO INDETERMINATO - DIFFERENZA - CRITERIO DISCRIMINATIVO - PERMANENZA DEL VINCOLO OBBLIGATORIO - LAVORI STAGIONALI.*
Stato
decisa il 1962-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - A TEMPO INDETERMINATO - DIFFERENZA - CRITERIO DISCRIMINATIVO - PERMANENZA DEL VINCOLO OBBLIGATORIO - LAVORI STAGIONALI.*

Il tratto differenziale tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e quello a tempo determinato e dato dalla permanenza del vincolo obbligatorio. Se si e in presenza di assunzione di un lavoratore, condizionata alle peculiari necessita di una lavorazione stagionale, si e in presenza di un contratto evidentemente a tempo determinato, costituendo quella lavorazione stagionale il limite temporale del rapporto. Parimenti si avra lavoro a tempo determinato quando l'attivita lavorativa e tale che, pur durando per piu stagioni, non permanga negli intervalli alcun vincolo tra le parti, di guisa che si avranno tanti contratti a tempo determinato quante saranno le stagioni lavorative in cui il dipendente prestera servizio. Ma, se risulta che il prestatore d'opera non solo prestava continuamente la sua opera per piu stagioni consecutive, ma sussisteva la permanenza del vincolo negli intervalli tra stagione e stagione, di modo che poteva parlarsi di un rapporto unico e continuativo di servizio ciclico, in certi e ben fissati periodi ricorrenti, si e in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. (V 418/58, 1279/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)