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Sez. L, Sentenza n. 3836 del 12/06/1981 (Rv. 414480 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TERMINE, INVALIDO COME TALE, IN UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PATTUIZIONI INTERVENUTE IN ORDINE ALLE MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CON CARATTERE CICLICO O PERIODICO - EFFICACIA - CONSEGUENZE - RILEVANZA DEL RAPPORTO NELLA SUA INTEREZZA - LIMITI - RETRIBUZIONE NEI PERIODI NON LAVORATIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414480-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TERMINE, INVALIDO COME TALE, IN UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PATTUIZIONI INTERVENUTE IN ORDINE ALLE MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CON CARATTERE CICLICO O PERIODICO - EFFICACIA - CONSEGUENZE - RILEVANZA DEL RAPPORTO NELLA SUA INTEREZZA - LIMITI - RETRIBUZIONE NEI PERIODI NON LAVORATIVI - ESCLUSIONE.*

La conversione del rapporto a termine, invalido come tale ai sensi della legge n 230/1962 (e, anteriormente, ai sensi del secondo comma dell'art 2097 cod civ), in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se comporta la permanenza del vincolo giuridico tra le parti per tutta la durata di tale rapporto, sino al sopraggiungere di una idonea causa di cessazione, non esclude di per se l'efficacia delle pattuizioni intervenute in ordine alla modalita di svolgimento del servizio, che puo ben conservare il carattere di servizio ciclico o periodico, appunto contraddistinto dalla permanenza del vincolo giuridico negli intervalli non lavorativi. Ne consegue che, in tal caso, l'unicita e la continuita del rapporto, se impone di tener conto del rapporto stesso nella sua interezza ai fini del computo dell'indennita di anzianita e degli altri istitutivi dettati a tutela del lavoratore a tempo indeterminato, non implica altresi che al lavoratore medesimo spetti la retribuzione anche per i periodi non lavorativi. (V 3323/78, mass n 392753; (V 1051/70, mass n 346596; (V 3207/62, mass n 254711).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2097, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)