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Sez. 1, Sentenza n. 3190 del 17/03/1993 (Rv. 481455 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - In genere | Sentenza di divorzio - Pronuncia secondo il modello del "processo monitorio puro" - Contrasto con l'ordine pubblico italiano - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481455-01

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - In genere

In tema di delibazione di sentenza straniera, contrasta con l'ordine pubblico italiano (ancorché valutato in base al criterio ristretto di "non manifesta incompatibilità" con i principi fondamentali e irrinunciabili dell'ordinamento italiano, divenuto norma interna per effetto della ratifica con legge 10 giugno 1985 n. 301 della Convenzione dell'Aja del 1 giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali) la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero (nella specie, canadese) secondo il modello del "processo monitorio puro", in cui l'attore si limita ad esprimere - in modo meramente assertivo - la propria pretesa allo scioglimento del matrimonio, mentre il motivo di questo ed il relativo giudizio vengono in rilievo solo quando l'altra parte, cui l'atto introduttivo viene notificato, proponga opposizione, altrimenti emettendosi pronuncia di divorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 n. 7, Tratt. Internaz. 01/06/1970, Legge 10/06/1985 num. 301

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)