Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 14/04/1994 (Rv. 486176 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Riesame del merito | Sindacato sulla valutazione delle prove - Esclusione - Pronunzia straniera di divorzio - Contrarietà o meno all'ordine pubblico italiano - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Riesame del merito
Il giudice della delibazione non ha il potere di controllare la validità e la valenza probatoria degli elementi acquisiti al processo, secondo la legge locale, dal giudice straniero, con la conseguenza che, per accertare la contrarietà, o meno, all'ordine pubblico italiano di una pronunzia straniera di divorzio, basata sulla frattura irreversibile del consesso coniugale derivante dalla concorde volontà dei coniugi, il giudice italiano deve limitarsi al mero esame della causa del divorzio - quale affermata dal giudice straniero o da questi presupposta secondo il rito applicato -, senza poter ritenere indispensabile, all'indicato fine, l'esame di un documento probatorio (nella specie, la scrittura detta "ghet", che nel rito ebraico, il marito consegna in giudizio alla moglie, e che questa deve accettare, per manifestare la comune volontà di scioglimento del vincolo), anche quando il documento rappresenti l'unica fonte probatoria ammessa dall'ordinamento straniero per dimostrare la sussistenza della ragione del divorzio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)